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Vi comunichiamo che, sulla
G.U. n. 47 del 25/02/2013, è stato pubblicato il D.P.R.
29/10/2012 n. 263, relativo al “Regolamento recante
norme generali per la ridefinizione dell'assetto organizzativo didattico dei
Centri d'istruzione per gli adulti, ivi compresi i corsi serali, a norma
dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”, approvato
dal Consiglio dei Ministri il 4/10/2012.
Il Regolamento,
entrato in vigore in data 26/2/2013, ha finalmente completato il suo
lunghissimo iter di approvazione, durato quasi 6 anni.
Lo stesso detta le
norme generali per la ridefinizione, a partire dall’a.s. 2013/14, e, non
oltre l’a.s. 2014/15, dell’assetto organizzativo e didattico dei centri
provinciali di istruzione degli adulti, ivi compresi i serali.
I CPIA saranno
costituiti, di norma, su base provinciale, nel rispetto delle competenze di
programmazione delle regioni e saranno dotati di autonomia scolastica.
I Centri avranno i
medesimi organi collegiali delle istituzioni scolastiche, pur con le
specificità e gli adattamenti previsti all’art. 7 del Regolamento.
Utenza
Ai percorsi di primo
livello dei Centri possono iscriversi gli adulti, anche stranieri, che non
abbiano assolto l'obbligo di istruzione o che non siano in possesso del
titolo di studio conclusivo del primo ciclo di istruzione;
agli stessi, possono
altresì, iscriversi anche studenti che abbiano compiuto il sedicesimo anno di
età, non in possesso del titolo conclusivo del primo ciclo di istruzione, con
possibilità di ampliamento, attraverso specifici accordi attuati a livello
regionale, per iscrivere anche coloro che abbiano compiuto il quindicesimo
anno di età.
Ai percorsi di
secondo livello si potranno iscrivere gli adulti, anche stranieri, in
possesso del titolo conclusivo del primo ciclo di istruzione, nonchè coloro
che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età, già in possesso di tale
titolo, che dimostrino di non poter frequentare il corso diurno.
Assetto didattico
I percorsi di
istruzione degli adulti sono riorganizzati in:
a) percorsi di primo
livello, per il conseguimento del titolo di studio conclusivo del primo ciclo
di istruzione e della certificazione relativa all'acquisizione delle
competenze di base relative all'obbligo di istruzione;
b) percorsi di
secondo livello, per il conseguimento del diploma di istruzione tecnica,
professionale e artistica;
c) percorsi di
alfabetizzazione e di apprendimento della lingua italiana, per il
conseguimento di un titolo attestante il raggiungimento di un livello di
conoscenza della lingua italiana non inferiore al livello A2 del Quadro
comune europeo.
I percorsi di primo
livello sono suddivisi in due periodi didattici:
a) primo periodo
didattico, per il conseguimento del titolo di studio conclusivo del primo
ciclo;
b) secondo periodo
didattico, per la certificazione attestante l'acquisizione delle competenze
di base relative all'obbligo di istruzione.
I percorsi di
secondo livello di istruzione tecnica e professionale sono suddivisi in tre
periodi didattici:
a) primo periodo
didattico, per acquisire la certificazione necessaria per l'ammissione al
secondo biennio dei percorsi degli istituti tecnici o professionali;
b) secondo periodo
didattico, per acquisire la certificazione necessaria per l'ammissione
all'ultimo anno degli istituti tecnici o professionali;
c) terzo periodo
didattico, per l'acquisizione del diploma di istruzione tecnica o
professionale.
I percorsi di primo
livello, relativi al primo periodo didattico, hanno un orario complessivo di
400 ore;
i percorsi di primo
livello, relativi al secondo periodo didattico, hanno un orario complessivo
pari al 70 per cento di quello previsto dai corrispondenti ordinamenti degli
istituti tecnici o professionali, per l'area di istruzione generale;
i percorsi di
secondo livello, suddivisi in tre periodi didattici, avranno un orario
complessivo pari al 70 per cento di quello previsto dagli ordinamenti degli
istituti tecnici o professionali, riferiti all'area di istruzione generale e
alle singole aree di indirizzo;
gli stessi sono
realizzati dalle istituzioni scolastiche relative agli istituti tecnici, agli
istituti professionali e ai licei artistici, e rimangono incardinati negli
stessi.
Sarà possibile la
realizzazione di percorsi per il conseguimento di altri diplomi di istruzione
liceale, oltre a quello di liceo artistico, quale ampliamento dell'offerta
formativa, subordinatamente ai limiti delle risorse finanziarie disponibili e
delle dotazioni organiche.
Il Regolamento
prevede, inoltre, specifiche norme relative a: valutazione e certificazione,
assetto organizzativo, organi collegiali dei centri, gestione
amministrativo-contabile, dotazioni organiche, monitoraggio e valutazione di
sistema.
Disciplina transitoria
Il nuovo assetto
organizzativo e didattico dei Centri verrà attuato con gradualità, a partire
dal corrente anno scolastico, con progetti assistiti a livello nazionale.
Dall'anno scolastico
2013-2014, le norme del nuovo regolamento si applicheranno alle classi prime,
seconde, terze e quarte dei corsi serali dell'istruzione tecnica,
dell'istruzione professionale e dei licei artistici. Si ripete continuamente
che non saranno possibili nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica.
L'istituzione dei
Centri avverrà soltanto in presenza della corrispondente riduzione di
ulteriori autonomie scolastiche, ai sensi del Piano previsto dall'articolo 64
del D.L. n. 112/08.
Sono fatti salvi i
Centri già istituiti per l’a.s. 2009/2010 (55), già dotati di uno specifico
codice meccanografico.
Il passaggio al
nuovo ordinamento sarà attuato con l’emanazione di linee-guida, approvate con
D.M. del MIUR, di concerto con il MEF.
Posizione dello SNALS-Confsal
Il nostro Sindacato,
ha seguito con attenzione e criticità, il lunghissimo iter di approvazione
del Regolamento, avanzando, nelle audizioni presso le commissioni
parlamentari e negli incontri ministeriali, numerose proposte di modifica
dello schema, alcune delle quali sono state recepite.
È rimasta irrisolta,
invece, la problematica delle limitazioni nelle istituzioni dei Centri.
Infatti lo SNALS-Confsal aveva richiesto, con forza, che la costituzione dei
Centri non fosse condizionata dai criteri e dai parametri di dimensionamento
delle istituzioni scolastiche e dai vincoli imposti dal D.L. n. 112/08;
aveva, altresì, evidenziato la necessità di istituzione di più Centri,
specialmente nei territori vasti o in zone particolarmente disagiate o con
difficoltà di collegamento.
Tutto ciò non è
stato recepito, in quanto, anche nella parte relativa alla disciplina
transitoria si ribadiscono i vincoli, che vengono ripetutamente sottolineati.
Il nostro sindacato
conferma pienamente la prosecuzione del proprio impegno, sia nelle
informative relative alla determinazione degli organici, sia nelle fasi di
emanazione delle linee-guida e dei regolamenti attuativi; si batterà inoltre
inoltre, con forza, per garantire, anche nella definizione dei criteri per la
mobilità del personale su tali tipologie di posti, la massima tutela dei
diritti e delle aspettative del personale, con particolare riguardo a coloro
che abbiano già svolto esperienze lavorative nei CTP e nei corsi serali,
preziose nella definizione dei nuovi assetti e delle nuove offerte formative
caratterizzanti i CPIA.
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