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ARAN
AGENZIA PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE
DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
ACCORDO SU
INTEGRAZIONE E MODIFICAZIONI DELL'ACCORDO QUADRO DEL 7 AGOSTO 1998 PER LA
COSTITUZIONE DELLE RAPPRESENTANZE SINDACALI UNITARIE PER IL PERSONALE DEI
COMPARTI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI E PER LA DEFINIZIONE DEL RELATIVO
REGOLAMENTO ELETTORALE - COMPARTO SCUOLA
In data 13 marzo 2013, alle ore 11.00, presso la sede
dell'ARAN, ha avuto luogo l'incontro tra:
l’ARAN
nella persona del Dott.
Sergio Gasparrini - Presidente firmato
e
le seguenti Organizzazioni e Confederazioni sindacali:
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FLC CGIL
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CGIL
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CISL SCUOLA
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CISL (firmato)
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UIL SCUOLA (firmato)
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UIL (firmato)
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SNALS
CONFSAL (firmato)
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CONFSAL (firmato)
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FEDERAZIONE GILDA UNAMS (firmato)
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CGU (firmato)
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Al termine dell'incontro le parti sottoscrivono l'allegato
contratto di integrazione e modificazioni dell' Accordo quadro del 7 agosto
1998 per la costituzione delle Rappresentanze sindacali unitarie, nel testo
che segue:
ACCORDO SU INTEGRAZIONE E MODIFICAZIONI DELL'ACCORDO QUADRO
DEL 7 AGOSTO 1998 PER LA COSTITUZIONE DELLE RAPPRESENTANZE SINDACALI UNITARIE
PER IL PERSONALE DEI COMPARTI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI E PER LA DEFINIZIONE
DEL RELATIVO REGOLAMENTO ELETTORALE - COMPARTO SCUOLA
Premesso che le rappresentanze
sindacali unitarie rappresentano un organismo di grande rilevanza nei posti
di lavoro, anche in considerazione del fatto che le stesse, ai sensi dell'art. 42
del d.lgs. n. 165 del 2001, si configurano come uno dei soggetti
negoziali necessari della contrattazione integrativa;
Considerato che l'art. 6 del
CCNL comparto scuola del 29 novembre 2007 prevede materie e tempistica
per la contrattazione integrativa d'istituto che deve iniziare entro il 15
settembre di ogni anno e giungere alla conclusione, di norma, entro il 30
novembre, data oltre la quale sono previsti specifiche modalità di conduzione
del negoziato;
Tenuto conto del fatto che, a
causa dei processi di dimensionamento della rete degli istituti scolastici,
all'inizio dell'anno scolastico possono verificarsi rilevanti modifiche nella
composizione delle istituzioni scolastiche, con la conseguente possibile
decadenza di moltissime RSU;
Considerato che tale fenomeno
determina un ostacolo allo svolgimento delle suddette trattative per la
contrattazione integrativa;
Tenuto conto che l'art. 2
dell'ACQ per la costituzione delle rappresentanze sindacali unitarie per il personale dei
comparti delle pubbliche amministrazioni e per la definizione del relativo regolamento
elettorale del 7 agosto 1998 prevede, al comma 4, la possibilità di
apportare allo stesso integrazioni e modifiche su aspetti specifici
appositamente individuate dal ACQ stesso, mediante appositi accordi di
comparto, da attuarsi su richiesta delle organizzazioni sindacali di
categoria rappresentati ve;
Considerato che nel comparto
Scuola non si era ancora dato seguito alla possibilità prevista dall'art. 2 del
citato ACQ 7 agosto 1998;
Valutata la necessità di
attivare il suddetto negoziato in relazione alla suindicata situazione, al
fine di individuare una possibile soluzione per assicurare stabilità alle RSU
anche attraverso l'individuazione di particolari forme organizzative;
Tutto quanto sopra premesso, le parti concordano quanto segue:
Art. 1
1. Qualora a seguito di diverso dimensionamento delle
istituzioni scolastiche si sia verificato o si verifichi l'accorpamento e/o
lo scorporo totale o parziale delle stesse, anche dando vita alla creazione
di nuove istituzioni scolastiche, i rappresentanti delle RSU restano in
carica, con le modalità e nei limiti previsti dai
successivi commi.
2. Per ogni istituzione scolastica, come individuata a seguito
del dimensionamento di cui al comma 1, esiste un'unica RSU.
3. In via transitoria e fino a scadenza del proprio mandato,
la RSU delle istituzioni di cui al comma 1 sarà formata, anche in deroga all'art. 4,
parte Prima, dell'ACQ 7 agosto 1998, da tutti gli eletti delle scuole
coinvolte nel dimensionamento, i quali continueranno a svolgere le funzioni
di componente RSU esclusivamente nell'istituzione scolastica ove sono in servizio.
Resta fermo che ciascun componente può svolgere le funzioni di rappresentante
RSU solo in un'unica istituzione scolastica.
4. Qualora, a seguito dell'applicazione del comma 3, presso
l'istituzione scolastica il numero dei rappresentanti RSU sia inferiore a
due, le organizzazioni sindacali rappresentative provvederanno ad indire
nuove elezioni entro 5 giorni dall'entrata in vigore del presente accordo
ovvero entro 5 giorni dalla data di decadenza della RSU, ove successiva.
5. Nelle more delle elezioni di cui al comma 4, e comunque per
un massimo di 50 giorni, le relazioni sindacali, ivi inclusa la
contrattazione integrativa, proseguono con le organizzazioni sindacali di
categoria firmatarie dei CCNL e con gli eventuali componenti della RSU
rimasti in carica.
6. In caso di dimissioni di uno o più componenti, nelle
istituzioni di cui al comma 1 non si dà luogo alla sostituzione di cui all'art. 7,
comma 2, dell'ACQ 7 agosto 1998. In deroga alla regola generale, la RSU
decade unicamente laddove restino in carica meno di due componenti. In tal
caso si procede a nuove elezioni con le modalità previste dai commi 4 e 5.
Art. 2
CLAUSOLA
DI SALVAGUARDIA
1. Al fine di garantire la rappresentanza al personale delle
istituzioni scolastiche soggette a processi di riordino, nel caso di
ulteriori modifiche organizzative, le parti si potranno incontrare per
valutare la necessità di provvedere all'adeguamento del presente accordo
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