IPOTESI ACCORDO
NAZIONALE
tra
il
Ministero dell’istruzione, della ricerca e dell’università e le Organizzazioni
sindacali
concernente
l’attuazione
dell’articolo
2, commi 2 e 3, della sequenza contrattuale (ex art. 62 ccnl/2007)
sottoscritta
il 25 luglio 2008
Articolo 1
Destinatari
1.1. Il presente Accordo regola, a
carattere permanente, i criteri, le procedure e le modalità di attribuzione
delle posizioni economiche di cui all’articolo 2, commi 2 e 3, della sequenza
contrattuale 25 luglio 2008.
1.2. La prima posizione economica
è attribuita al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (A.T.A.) con
contratto a tempo indeterminato dei profili professionali dell’area
contrattuale “A” e “B” di cui alla Tabella “C” allegata al contratto collettivo
nazionale di lavoro del comparto Scuola, sottoscritto il 29 novembre 2007.
1.3. La seconda posizione
economica è assegnata al personale amministrativo, tecnico e ausiliario
(A.T.A.) con contratto a tempo indeterminato dei profili professionali di
assistente amministrativo e di assistente tecnico dell’area contrattuale “B” di
cui alla Tabella indicata al comma 2.
1.4. Le posizioni economiche di
cui ai commi 2 e 3 sono attribuite, altresì, al personale in servizio nelle
istituzioni scolastiche italiane all’estero ed a quello collocato fuori ruolo a
qualsiasi titolo ovvero in posizione di status equiparata, a tutti gli effetti,
al servizio prestato nel ruolo di appartenenza.
Articolo 2
Attivazione procedura
2.1. Le procedure concorsuali sono
attivate e disciplinate secondo le norme contenute negli accordi nazionali 20
ottobre 2008 e 12 marzo 2009, concernenti l’attribuzione, in prima
applicazione, rispettivamente della prima e della seconda posizione economica.
2.2. Le procedure concorsuali di
cui al comma 1 devono essere indette per i profili professionali e per la
tipologia di posizione economica per i quali le graduatorie formulate per
effetto dei citati accordi risultino esaurite ovvero in fase di esaurimento.
2.3. Le graduatorie di cui al
comma 2 sono da considerare esaurite qualora per tutti gli aspiranti, ivi
compresi quelli in eccedenza al 105% di cui agli Allegati “1” agli stessi
Accordi, si siano conclusi i percorsi formativi e le relative procedure
concorsuali. Ai medesimi aspiranti deve essere stata offerta, altresì, una
delle posizioni economiche disponibili all’atto della convocazione.
2.4. Le graduatorie di cui al
comma 2 sono da considerare in via di esaurimento e quindi tali da legittimare
il Direttore generale ad indire nuove procedure concorsuali, qualora il numero
degli aspiranti in attesa di nomina non risulti sufficiente a ricoprire le
posizioni economiche presumibilmente disponibili nel triennio scolastico
successivo.
2.5. Al fine della determinazione
della disponibilità triennale di cui al comma 3 il Direttore regionale, tramite
Sistema informativo, individua, per posizione economica, provincia e profilo
professionale, la presumibile consistenza del personale che, già titolare del
beneficio economico, cesserà dal servizio nel periodo di riferimento.
2.6. Il Direttore generale
dell’Ufficio scolastico regionale, in applicazione dei criteri di cui ai commi
2, 3 e 4, comunica al Ministero, entro il 15 novembre, le graduatorie per le
quali devono essere attivate le procedure. Il Ministero, entro il 5 dicembre
successivo, rappresenta eventuali motivi ostativi. Gli adempimenti successivi
devono essere espletati con cadenze temporali contestuali a livello nazionale,
tali da garantire la nomina dei beneficiari in tempo utile per l’avvio
dell’anno scolastico successivo.
2.7. Al verificarsi del successivo
esaurimento delle graduatorie predisposte per effetto del comma 2, il Direttore
regionale dell’Ufficio scolastico regionale provvede all’attivazione di nuove
procedure concorsuali in ottemperanza alle disposizioni di cui al presente
Accordo.
2.8. Agli aspiranti inclusi nelle
graduatorie definitive di cui agli Accordi 2008 e 2009, la posizione economica
è conferita, secondo l’ordine di graduatoria, con precedenza rispetto al
personale inserito nelle graduatorie formulate per effetto del presente
Accordo.
2.9. La precedenza di cui al comma
8 è attribuita, a carattere permanente, agli aspiranti inclusi nelle
graduatorie in via di esaurimento, di cui al comma 4.
2.10. Il personale di cui ai commi
8 e 9 non deve presentare la domanda di cui al successivo articolo 5.
Articolo 3
Uffici
competenti
3.1. Gli Uffici scolastici
regionali, attraverso gli Ambiti scolastici provinciali e con la collaborazione
delle istituzioni scolastiche, provvedono, per le province di rispettiva
competenza, all’attuazione del presente Accordo nelle relative modalità
operative.
3.2. Le attività in presenza dei
percorsi formativi sono gestite, su base territoriale, dagli Uffici scolastici
regionali mentre l’ambiente di apprendimento telematico, per la componente
formativa a distanza, è organizzato dall’Amministrazione centrale in
collaborazione con l’ANSAS.
Articolo 4
Disponibilità
4.1. La consistenza delle
posizioni economiche deve essere contenuta nel limite delle risorse finanziarie
indicate all’articolo 2, comma 5, della sequenza contrattuale 25 luglio 2008.
4.2. Le posizioni economiche
annualmente attribuibili per surroga agli aspiranti utilmente collocati nelle
graduatorie sono determinate in relazione alle effettive cessazioni dal
servizio determinatesi al 1° settembre, ivi compresi i passaggi in altro ruolo
o altra area professionale, del personale già titolare del beneficio economico.
Il passaggio in altro profilo professionale della medesima area contrattuale
non concretizza disponibilità surrogabile in quanto l’originario titolare della
posizione economica mantiene il beneficio economico. Sono, altresì, da
considerare surrogabili le disponibilità conseguenti all’acquisizione della
seconda posizione da parte del personale già beneficiario della prima.
4.3. Ad integrazione delle
disponibilità di cui al comma 2, il presente Accordo disciplina le modalità di
attribuzione delle posizioni economiche conseguenti ad eventuali risorse
economiche aggiuntive. Con apposito provvedimento, il Ministero effettua la
conseguente ripartizione provinciale per profilo professionale e per tipologia
di posizione economica.
4.4. In assenza di aspiranti
ovvero di domande di inclusione nella graduatoria di cui all’articolo 2, le
eventuali disponibilità sono assegnate, a cura del Direttore generale
dell’Ufficio scolastico regionale e sempre nell’ambito della medesima
provincia, ad altro profilo professionale, previa informativa alle
organizzazioni sindacali. Prioritariamente sono ricolmate eventuali, analoghe
compensazioni disposte nei precedenti anni scolastici. Le variazioni di cui al
presente comma sono tempestivamente comunicate al Ministero.
4.5. Le compensazioni di cui al
comma 4 possono essere effettuate unicamente nell’ambito di ciascuna tipologia
di posizione economica. Di conseguenza, sono escluse compensazioni tra
disponibilità della prima con la seconda posizione economica. Per la prima
posizione, con riferimento all’incidenza di ciascun beneficio economico, la
compensazione avviene in ragione di due posizioni dell’area contrattuale “A”
con una posizione dell’area contrattuale “B”.
Articolo 5
Presentazione
delle domande
5.1. L’accesso alla procedura per
l’attribuzione delle posizioni economiche di cui al presente Accordo avviene a
domanda dell’interessato, da presentare all’Ufficio Scolastico dell’Ambito
territoriale della provincia di titolarità .
5.2. La domanda di cui al comma 1
viene trasmessa, a cura dell’interessato, esclusivamente con modalità web,
conforme al codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo
30 dicembre 2010, n. 235, secondo i modelli informatici di cui agli allegati 1
e 3, costituenti parti integranti del presente accordo.
5.3. Il personale che ha perduto
la titolarità deve presentare la domanda presso l’Ambito scolastico provinciale
di ultima titolarità.
5.4. I titoli valutabili e i
relativi punteggi, ai fini dell’inserimento nelle graduatorie di cui
all’articolo 2, sono indicati nelle allegate tabelle 2 e 4 costituenti parti
integranti del presente Accordo. Sono valutabili i titoli posseduti fino alla
data del primo giorno del periodo di presentazione della domanda.
5.5. La valutazione dei titoli per
la formazione della graduatoria è effettuata sulla base delle dichiarazioni
sostitutive rese dal candidato nell’apposita scheda/domanda, ai sensi
dell’articolo 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e successive integrazioni e
modificazioni.
5.6. L’Amministrazione scolastica
periferica effettua idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle
dichiarazioni rese dagli interessati, secondo quanto previsto dagli articoli 71
e 72 del D.P.R. n. 445/2000 e successive modificazioni e integrazioni. Nei casi
di falsità documentali o dichiarative, si applica il licenziamento disciplinare
di cui all’articolo 69 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.
5.7. Il trasferimento in altra
provincia rispetto a quella di inserimento nella graduatoria per la posizione
economica, comporta la perdita del diritto alla acquisizione del beneficio
economico.
Articolo 6
Motivi di
esclusione
6.1. E’ escluso dalla procedura
concorsuale l’aspirante che non abbia compilato la domanda secondo le modalità
web di cui all’articolo 5, commi 1 e 2.
6.2. Fatte salve le responsabilità
di carattere penale e amministrativo, è escluso dalle graduatorie, per tutto il
periodo della loro vigenza, l’aspirante di cui siano state accertate, nella
compilazione della domanda, dichiarazioni non corrispondenti a verità. Le
dichiarazioni mendaci ovvero la produzione di certificazioni o documentazioni
false comportano l’esclusione dalle procedure di cui al presente accordo.
Articolo 7
Formazione
7.1. Il personale utilmente
collocato nelle graduatorie definitive è ammesso a frequentare le attività di
formazione di cui alla sequenza contrattuale 25 luglio 2008, in numero pari al
105 per cento delle posizioni economiche disponibili ai sensi dell’articolo 2,
commi 3 e 4.
7.2. La formazione prevista dal
presente Accordo è considerata servizio a tutti gli effetti, in quanto
necessario supporto professionale allo svolgimento dei compiti connessi
all’attribuzione del beneficio economico.
7.3. In caso di svolgimento del
servizio in provincia diversa da quella di titolarità, la frequenza del corso
avviene, ove possibile, nella provincia in cui il candidato presta servizio
semprechè nella medesima sia stata indetta analoga procedura concorsuale. A tal
fine, il personale interessato inoltra apposita domanda all’Ambito scolastico
di servizio nonché, per necessaria conoscenza, a quello di titolarità.
7.4. Le iniziative di formazione
vengono prioritariamente finanziate con gli stanziamenti dedicati alla
valorizzazione professionale del personale ATA e, ove necessario, con gli
stanziamenti per la formazione e l’aggiornamento del personale della scuola.
7.5. Nella considerazione
dell’impegno finanziario e della compatibilità con le risorse economiche
disponibili, in applicazione degli Accordi nazionali di cui all’articolo 2,
comma 1, la formazione del personale è finanziata, pro quota, dalle istituzioni
scolastiche, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 63, comma 2, del CCNL
sottoscritto il 29 novembre 2007.
7.6. Ai previsti percorsi
formativi sono equiparati i corrispondenti corsi di Qualificazione Superiore
Avanzata contemplati dall’Intesa integrativa dell’Intesa 20/07/2004 la cui
positiva frequenza costituisce credito formativo per la formazione necessaria
all’acquisizione delle posizioni economiche di cui al presente Accordo.
Articolo 8
Cadenze
temporali a regime
8.1. Le procedure concorsuali per le
posizioni economiche attribuibili a decorrere dall’anno scolastico 2012/2013
devono essere attivate e gestite, a carattere permanente, secondo i termini e
le modalità di seguito indicate:
a) disposizioni comuni:
Entro il 15 novembre il Direttore
generale dell’Ufficio scolastico regionale individua le graduatorie esaurite o
in via di esaurimento, ed inoltra la comunicazione di cui all’articolo 2, comma
6;
Entro il 5 dicembre
l’Amministrazione Centrale comunica eventuali motivi ostativi. In assenza di riscontro
dell’Amministrazione centrale la richiesta si intende autorizzata.
Entro il 5 febbraio il personale
interessato presenta la domanda tramite le istanze on line.
Al termine dell’acquisizione delle
domande le medesime sono prese in carico sul sistema SIDI a disposizione delle
segreterie scolastiche e degli USP.
Il mese di marzo è riservato alle
regolarizzazioni.
b) prima posizione economica:
entro il 5 aprile: rilascio
prenotazione graduatorie provvisorie
entro il 15 aprile: esame dei
reclami;
dal 16 aprile: rilascio
prenotazione graduatorie definitive.
c) seconda posizione economica:
entro il 10 aprile: consegna file
per la prova selettiva;
entro il 5 maggio: ricezione file
con punteggio prova selettiva;
entro il 15 maggio: rilascio
prenotazione graduatorie provvisorie;
entro il 25 maggio: esame dei
reclami;
dal 10 giugno: rilascio
prenotazione elenchi definitivi del personale da avviare a formazione;
a decorrere dal 15 giugno: avvio
formazione.
Articolo 9
disposizione transitoria
9.1. Limitatamente alle
graduatorie da formulare per le posizioni disponibili a decorrere dal 1°
settembre 2011, il Ministero provvede a disciplinare termini e modalità della
procedura concorsuale, nel rispetto di quanto previsto dal presente Accordo ed
in tempi utili per l’avvio dell’anno scolastico 2011/2012.
Articolo 10
disposizioni finali
10.1. Il personale titolare delle
posizioni economiche, può accettare incarichi ai sensi dell’articolo 59 del
CCNL/2007. Durante la prestazione di servizio a tempo determinato, il
trattamento giuridico ed economico è regolamentato secondo le modalità previste
al comma 2 dello stesso articolo.
10.2. Per la disciplina generale
del rapporto di lavoro a tempo parziale a favore del personale destinatario
della posizione economica, si fa rinvio a quanto previsto dall’articolo 39 del
CCNL 29 novembre 2007. Nei periodi di sostituzione del Dsga, l’assistente
amministrativo che usufruisca del rapporto di lavoro a tempo parziale è tenuto
a prestare attività di servizio secondo tempi e modalità previsti per
l’attività lavorativa a tempo intero. Il Dirigente scolastico procede alla
individuazione delle modalità della sostituzione nonché dell’eventuale
compensazione di orario tra le configurazioni di servizio prestato, facendo
ricorso anche alle differenti tipologie di prestazioni lavorative a tempo
ridotto, previste dalla normativa vigente (part-time orizzontale, part-time
verticale, part-time ciclico). Al personale che effettua prestazione di
servizio con orario a tempo parziale, l’importo della posizione economica è
corrisposto in misura proporzionale all’orario di servizio prestato.
10.3. Gli aspiranti utilmente
inseriti nelle elenchi per le attività formative, che a seguito delle
operazioni di mobilità siano trasferiti in altra provincia, mantengono, in
prima applicazione, il diritto all’attribuzione della posizione economica,
fermo restando il superamento del corso di formazione. La corresponsione del
beneficio economico a favore del personale trasferito viene disposta
dall’Ufficio provinciale del Ministero dell’economia della nuova provincia di
titolarità. Al fine del rispetto del limite complessivo del contingente delle
posizioni economiche di cui alla sequenza contrattuale 25 luglio 2008, le
posizioni economiche attribuite al personale trasferito in altra provincia non
possono essere reintegrate nelle rispettive province di provenienza. Di
conseguenza, sulle posizioni economiche del personale trasferito in altra
provincia non è ammesso alcun scorrimento di graduatoria.
10.4. L’assistente amministrativo
che sostituisce il DSGA è sostituito, a sua volta, con personale supplente, ai
sensi delle vigenti disposizioni in materia.
10.5. Eventuali problematiche che
dovessero sorgere nell’applicazione del presente Accordo, sono affrontate e
risolte dalle parti contraenti in un apposito tavolo di confronto istituito in
sede nazionale.
Articolo 11
Norma di
rinvio
11.1. Per quanto non espressamente
contemplato ovvero non innovato dal presente Accordo, ivi compresa la
disciplina sui percorsi formativi, si applicano, per quanto compatibili con le
vigenti disposizioni, l’Accordo nazionale 20 ottobre 2008 sulla prima posizione
economica e l’Accordo nazionale 12 marzo 2009 sulla seconda posizione
economica.
Roma, 12 maggio 2011
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LA PARTE PUBBLICA:
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LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI:
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UIL SCUOLA ________________
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