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MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
PERSONALE DIRIGENTE DELL’AREA I APPARTENENTE AL COMPARTO
MINISTERI
VERBALE DI CONCERTAZIONE
Criteri generali riguardanti il sistema di valutazione della
dirigenza dell’area I
Il giorno 13 aprile
2005, alle ore 10,00, presso la Direzione Generale per le risorse umane del
Ministero, acquisti e affari generali - MIUR, il Capo del Dipartimento e il
Direttore Generale delle risorse umane, in rappresentanza
dell’Amministrazione, e la delegazione di parte sindacale, legittimata alla
contrattazione integrativa per il personale dirigente dell’area I,
sottoscrivono il verbale di concertazione allegato riguardante i criteri
generali del sistema di valutazione della dirigenza del Ministero
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca.
(n.d.r.: seguono
firme)
Per
l’Amministrazione
I rappresentanti
delle organizzazioni sindacali di categoria
CGIL - FP
CISL - FPS
UIL - PA
CONFSAL - UNSA
CONFE.DIR-DIRSTAT
CIDA-UNADIS
Roma, 13 aprile 2005
Criteri generali riguardanti il sistema di valutazione della
dirigenza dell’area I
1.
Con il presente verbale di concertazione
vengono recepiti, in applicazione dell’art. 7 del
CCNL del personale dirigente dell’area I, per il quadriennio normativo
1998-2001, sottoscritto il 5 aprile 2001, i
criteri generali per la realizzazione del sistema di valutazione delle
prestazioni della dirigenza dell’Amministrazione centrale e periferica del
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, contenuti nella
direttiva ministeriale.
2.
La direttiva in parola tiene conto di quanto
previsto dall’art. 21 del
D.L.vo 30 marzo 2001, n. 165 e dall’art. 35 del
sopra citato CCNL del personale dirigente, conformemente all’analogo modello elaborato dalla Presidenza
del Consiglio dei Ministri.
n.d.r.: si omette la
nota a verbale CIDA - UNADIS MIUR
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Il Ministro
E M A N A
la seguente Direttiva n.
……………… del …………………………….:
“SISTEMA DI VALUTAZIONE DELLA
DIRIGENZA DEL MINISTERO
DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA”
1. Premessa
La presente direttiva reca la disciplina per la realizzazione di
un sistema di valutazione delle prestazioni della dirigenza amministrativa e
tecnica dell’Amministrazione centrale e periferica del Ministero
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca ed è stata elaborata tenendo
conto di quanto previsto dall’art. 21 del D.lgs 30 marzo 2001 n.165 e
dall’art. 35 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale
dirigente dell’area I sottoscritto il 5 aprile 2001.
La metodologia, elaborata sulla scorta di quanto prefigurato
dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, si sostanzia in un processo di
valutazione di tutto il ciclo gestionale dell’Amministrazione. Essa muove
dall’esigenza di procedere ad analisi quantitative e qualitative dei
rendimenti conseguiti, tenendo costantemente presenti oltre alle
caratteristiche del contesto socio-professionale anche:
-
la tipicità afferente alle finalità
istituzionali del Ministero e della nuova articolazione organizzativa del
MIUR a livello centrale (Dipartimenti, Direzioni generali) e a livello
periferico (Uffici Scolastici regionali, Centri Servizi Amministrativi);
-
l’esigenza di realizzare un
procedimento valutativo agile, con una contenuta produzione documentale;
-
l’utilizzabilità del sistema per
l’attribuzione della quota delle competenze accessorie, collegate al livello
delle prestazioni rese e degli obiettivi raggiunti, misurate con metodi
prevalentemente oggettivi.
2. Finalità
Gli scopi del sistema di valutazione sono volti: a) alla valorizzazione
del ruolo del dirigente
attraverso la misurazione dei risultati conseguiti; b) a
collegare le prestazioni rese ad una quota parte della retribuzione
(retribuzione di risultato), con riferimento alla disciplina del rapporto di
lavoro e alle fonti normative e
contrattuali più recenti; c) ad informatizzare l’attività gestionale
dell’Amministrazione in modo tale da poter impostare l’attività lavorativa
centrata sulla programmazione degli obiettivi, in considerazione del fatto
che il processo valutativo si sviluppa ex ante a partire dalla fase di
individuazione degli obiettivi da raggiungere, ovvero, dei risultati da conseguire. Com’è noto, sulla scorta di quanto
definito nell’annuale direttiva generale sull’azione amministrativa e la
gestione emanata dal Ministro, i Capi Dipartimento emanano il proprio
programma annuale delle attività recante gli indirizzi operativi per la
gestione nell’anno di riferimento (direttiva del Capo Dipartimento) e concordano con i Direttori Generali gli
obiettivi, la loro pesatura, gli indicatori necessari a misurare il livello
di realizzazione degli obiettivi medesimi assegnati e a valutare i risultati
raggiunti. Successivamente i Direttori Generali, con le medesime modalità,
possono a loro volta emanare una propria direttiva con l’assegnazione degli
obiettivi operativi/linee di attività,
la cui valutazione è necessariamente connessa alla definizione degli
obiettivi e alla misurazione dei risultati conseguiti dai dirigenti di seconda fascia.
3. Elementi di valutazione
Sia per i Direttori Generali che per i dirigenti di seconda
fascia, la valutazione è effettuata con riguardo a due macro-aree di
valutazione:
·
performance operativa: in questo
ambito sono presi in considerazione i risultati attesi con riferimento agli obiettivi individuati nella fase di programmazione
che devono essere chiari, misurabili e raggiungibili, vincolati nei tempi
e nelle risorse umane, finanziarie e materiali;
·
comportamento organizzativo: in
questo ambito sono prese in considerazione le capacità manageriali del
dirigente, con particolare riferimento alla dimensione organizzativa e
relazionale.
Nell’ambito della macro-area relativa alla performance
operativa, il dirigente viene valutato in base a parametri quantitativi
per il perseguimento e per il raggiungimento degli obiettivi:
a)
di innovazione/miglioramento che
promanano dalle direttive (Ministro-Capo Dipartimento-Direttore Generale);
b)
contenuti nel singolo provvedimento
di attribuzione dell’incarico;
c)
di mantenimento/miglioramento delle
attività di routine;
d)
derivanti da specifici atti
legislativi di miglioramento/innovazione legati alle politiche nazionali e/o
europee ricadenti nelle competenze istituzionali proprie di questo Ministero
che generino nuovi obiettivi ovvero impattino su quelli già definiti.
Nell’ambito della macro area relativa al comportamento
organizzativo, il dirigente viene valutato,
sulla base di parametri qualitativi, con riferimento alle capacità:
-
di programmazione ed analisi, ricerca
e sperimentazione;
-
di coordinamento e di valorizzazione
delle risorse umane;
-
di gestione delle risorse e controllo
di gestione.
La presente direttiva si applica anche ai dirigenti tecnici in
servizio presso l’Amministrazione centrale e periferica di questo Ministero.
Considerata però la particolare natura del campo di attività degli ispettori
che non è gestionale bensì di consulenza ed assistenza tecnica alle
istituzioni scolastiche e di verifica e controllo sul loro funzionamento e
sui comportamenti del personale, ivi compreso il monitoraggio dei processi e
dei risultati raggiunti in ordine agli apprendimenti degli studenti, la
valutazione dell’attività degli stessi sarà effettuata con riguardo alle
seguenti macro-aree di valutazione:
·
performance operativa, con riferimento: alle prestazioni che il dirigente tecnico
deve raggiungere sulla base degli obiettivi operativi contenuti nel proprio
contratto individuale di lavoro e nelle direttive impartite dai capi degli
uffici centrali e regionali; all’attività di sostegno alla progettazione e di
supporto dei processi formativi, del processo di valutazione e
autovalutazione e di supporto tecnico-didattico-pedagogico alla funzione
ispettiva;
·
comportamento organizzativo, relativamente alle capacità di: analisi dei fabbisogni
formativi e individuazione delle strategie di intervento educativo; dominio
delle dinamiche valutative del sistema istruzione e dei processi di
autovalutazione delle istituzioni scolastiche; elaborazione e organizzazione
di progetti concernenti gli esiti della ricerca scientifica, pedagogica e
disciplinare; gestione dei processi di verifica e accertamento ispettivo.
4. Soggetti preposti alla
valutazione (valutatori):
La valutazione viene effettuata:
- dal Ministro nei confronti dei Capi Dipartimento anche sulla
base degli elementi forniti dal Servizio di Controllo Interno;
- dai Capi Dipartimento nei confronti dei Direttori Generali
centrali e periferici e dei dirigenti di II fascia dei rispettivi uffici di
staff;
- dai Direttori Generali nei confronti dei rispettivi dirigenti
di seconda fascia.
Per i Direttori Generali in servizio presso gli uffici di
diretta collaborazione, la valutazione è effettuata dal Ministro; per i dirigenti di seconda fascia in
servizio nei medesimi uffici provvede il Capo di Gabinetto.
Per i dirigenti di seconda fascia in servizio nei C.S.A.,
ovvero operanti presso gli Uffici Scolastici Regionali, la valutazione sarà
effettuata direttamente dal Direttore generale regionale.
Il dirigente valutatore, qualora sia trasferito ad altro
incarico o cessi dal servizio nel corso dell’anno, prima di lasciare
l’incarico dovrà procedere, per i dirigenti rientranti nel suo ambito di
valutazione, alla compilazione “provvisoria” delle relative schede
valutative.
5. Criteri di valutazione
I criteri di valutazione, definiti con le modalità di cui al
precedente paragrafo 2, riguardano i
risultati conseguiti dai dirigenti rispetto alle due aree di valutazione: performance
operativa espressa su una scala centesimale ripartita in livelli e comportamento organizzativo.
I criteri di valutazione,
in ogni caso, devono
essere comunicati ai dirigenti prima
dell’inizio dei relativi periodi di valutazione.
La scheda di valutazione (scheda A - allegato 1), intestata al valutato,
è formata da due sezioni: la prima riguarda la valutazione della performance
operativa, la seconda riguarda il comportamento organizzativo.
La prima sezione
contiene, quindi, i seguenti elementi:
·
gli obiettivi assegnati;
·
l’assegnazione di un “peso”, in valore percentuale, ai singoli
obiettivi (da concordare tra valutato e valutatore), la cui la
somma sarà uguale a 100;
·
l’indicatore o il parametro di riferimento di ciascun obiettivo (da concordare tra valutato
e valutatore);
·
le modalità di misurazione del risultato raggiunto con riguardo
a ciascun obiettivo (da concordare tra valutato e valutatore);
·
la determinazione, da parte del valutato, della percentuale di
raggiungimento degli obiettivi programmati (autovalutazione);
·
la verifica, da parte del valutatore (par. 4), dell’autovalutazione;
·
il punteggio ponderato per ogni obiettivo e il punteggio finale
ottenuto come somma dei punteggi parziali ponderati;
·
l’inserimento nella fascia di appartenenza in base, ovviamente,
al punteggio conseguito, secondo le tabelle che seguono:
Tabella A
Performance operativa -
1a Sezione
|
Descrizione livelli
|
% realizzazione
|
|
Di
eccellenza
|
punti: da 91 a 100
|
|
Medio -
alto
|
punti: da 51 a 90
|
|
Soddisfacente
|
punti: da 31 a 50
|
La seconda sezione
contiene la valutazione del comportamento organizzativo.
(segue tabella A)
|
Ambiti
|
Punteggio
|
|
Analisi e programmazione
|
_
|
|
Gestione e realizzazione
|
_
|
|
Relazione e coordinamento
|
_
|
|
Totale punteggio attribuito
(minimo = 0 massimo =10)
|
Da 0 a 10
|
Nella fase di avvio del sistema di valutazione, non essendo
ancora pienamente praticabile il ricorso ad un sistema oggettivo ed analitico
di misurazione delle capacità di analisi, di programmazione, di gestione, di
relazione e di coordinamento, senza attribuire specifici punteggi per i tre
ambiti, è consentito al valutatore attribuire complessivamente fino ad
un massimo di 10 punti, che, aggiunti a quelli della performance operativa
(1^ sezione), possono determinare un punteggio massimo di 110.
Valutazione complessiva
|
Fasce
|
Descrizione fasce di merito
|
%
realizzazione / punteggi conseguiti
|
|
1a fascia
|
A = prestazione di eccellenza
|
punti: da 91 a 110
|
|
2a fascia
|
B = prestazione
più che soddisfacente
|
punti: da 51 a 90
|
|
3a fascia
|
C = prestazione
soddisfacente
|
punti: da 31 a 50
|
La 3a fascia di merito ha titolo al 20%
dell’indennità di posizione quale indennità di risultato, mentre coloro che
si collocheranno nella 2a e 1a fascia di merito
avranno, in aggiunta al 20% della propria indennità di posizione, la somma
corrispondente all’indennità di risultato calcolata secondo il procedimento
di cui alla scheda B (all. 2).
6. Partecipazione del
dirigente alla procedura di valutazione e eventuale ridefinizione degli
obiettivi
Il dirigente, partecipando alla procedura di valutazione, può fornire al valutatore elementi
giustificativi del mancato conseguimento dello o degli obiettivi assegnati
ovvero dello scostamento dai risultati attesi, anche utilizzando la
scheda C (all. 3).
A metà del periodo preso in considerazione per la valutazione
(mesi di giugno-luglio), la programmazione realizzata ad inizio d’anno può
essere sottoposta a revisione, così che emergano eventuali necessità di
adeguamento e/o aggiornamento degli obiettivi assegnati ovvero dei risultati
attesi, in relazione a nuovi elementi che possono essere segnalati sia dal valutatore
che dal valutato (ad es.: modifica degli obiettivi inizialmente
assegnati, nuovi obiettivi inizialmente non attribuiti nell’ambito della
programmazione). Nell’ipotesi invece che dette necessità emergano nel corso
del secondo periodo gestionale, la loro ponderazione, e la conseguente
necessaria ricalibratura, viene effettuata nella fase di valutazione finale.
7. Valutazione insoddisfacente
La valutazione viene considerata insoddisfacente se:
·
il valore della performance
operativa è inferiore al 31%;
oppure, se
·
si accertano risultati che abbiano
comportato evidenti e
documentabili conseguenze negative per l’esercizio delle funzioni attribuite.
Nel caso in cui si verifichi la fattispecie prevista dall’art. 21 del D.lgs n. 165 del 30
marzo 2001 e da successive modificazioni e integrazioni, si applicano le
disposizioni di cui alla predetta norma.
8. Esiti della valutazione
Il procedimento di valutazione deve concludersi entro il primo
trimestre dell’anno successivo a quello considerato. La formalizzazione degli
esiti della valutazione si realizza con la sottoscrizione della relativa
scheda da parte del valutato e del valutatore.
Una copia della documentazione relativa alla valutazione viene
inviata alla Direzione Generale per le risorse umane, acquisti e affari
generali, da acquisire al fascicolo personale di ciascun dirigente.
9. Disposizioni finali
Le novità introdotte con la presente direttiva e la metodologia
di valutazione utilizzata rendono necessario un periodo di verifica per
accertarne la reale efficacia operativa e la rispondenza ai criteri
precedentemente individuati. Al termine di tale periodo e, comunque,
antecedentemente all’istruttoria per l’anno 2006, saranno verificate, in sede
di concertazione, le risultanze del sistema di valutazione per l’anno 2005,
comparando a tal fine anche quelle
relative all’ anno 2004.
Potranno, pertanto, seguire modifiche ed integrazioni, in modo
che ogni passaggio procedurale sia pienamente accettato e condiviso.
Al fine di dare tempestiva attuazione al sistema di valutazione,
si ravvisa l’opportunità di avviare la realizzazione in tutte le strutture
amministrative centrali e
periferiche.
Per l’anno 2004, la retribuzione di risultato continuerà ad
essere corrisposta sulla base delle procedure attualmente seguite.
La presente direttiva è soggetta al visto degli Organi di
controllo,
IL MINISTRO
(Letizia Moratti)
n.d.r.: si omettono gli allegati.
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